Area Minori -
Affidamento familiare
L’Amministrazione Comunale
attua l’affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le
condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di
origine si trovi nell’impossibilità temporanea di assicurarle.
Modalità:
L’affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla
istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento.
Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare,
preferibilmente con figli, o ad una persona singola in grado di assicurargli il
mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha
bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni
dell’autorità giudiziaria.
Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro
valutazione effettuata dai servizi.
Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di cui sopra, è consentito
l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da
organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
In mancanza di comunità l’inserimento può avvenire in un istituto di assistenza
pubblico o privato, che abbia sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a
quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.
Per i minori di età inferiore ai sei anni, l’inserimento può avvenire solo
presso una comunità di tipo familiare.
Tipologie di affidamento familiare:
L’affidamento familiare è disposto dall’amministrazione comunale su proposta del
servizio sociale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore
esercente la potestà genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha
compiuto gli anni 12 e anche il minore
di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
L’Ufficio Tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.
Qualora manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si
configura un Affidamento Giudiziario per il quale provvede il Tribunale per i
Minorenni con proprio decreto.
Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati,
specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da
perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con
la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori
coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita
la vigilanza e l’obbligo di relazionare all’autorità affidante sull’andamento
del programma di affido, i tempi di verifica.
Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile
durata dell’affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi
volti al recupero della famiglia di origine.
Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi, prorogabili dal
Tribunale dei Minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi
pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obbiettivi del progetto su
indicazione del servizio sociale.
L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha
disposto valutato l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione
di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero
nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
Pertinenza dell’intervento:
L’affidamento familiare è un intervento di pertinenza del Servizio Sociale dei
Comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di
riferimento dell’attività inerente l’affido è il nuovo assetto organizzativo di
cui alla Direttiva Interassessoriale n. 1737-3899 del 20.11.2003 che definisce i
compiti e le funzioni del Centro Affidi distrettuale, dei Servizi Sociali
territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.