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Servizi Cimiteriali

 

Indirizzo

Via Dott. Vito Graziano, 2 - Piano Terra
90023 CIMINNA (PA)
Telefono: 091 8204220 - Fax: 091 8293300

E-mail: ufficio.tributi@comune.ciminna.pa.it

          ufficio.tecnico@comune.ciminna.pa.it

          poliziamunicipale@comune.ciminna.pa.it

 

 

Responsabile del Servizio Tributi:   D.ssa Francesca Milazzo

Responsabile del Servizio Tecnico: Geom. Giuseppe Cusmano

Responsabile Polizia Mortuaria: C.te Salvatore Milazzo

 


Orario di ricevimento

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30

 

 

 

Ampliamento del cimitero comunale - lavori in corso di realizzazione

 

Tabella tariffe concessioni e servizi cimiteriali adeguati al 2008

 

 

 

Competenze dell'Ufficio

 

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e autorità Sanitaria Locale il quale si avvarrà, per lo scopo, del personale sanitario dell’A.S.L. competente di zona, dei medici necroscopi, dei custodi del cimitero, della polizia municipale e di ogni altro dipendente assegnato nella pianta organica del Comune, al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria.

 

Per informazioni rivolgersi rivolgersi all’ Ufficio Tecnico -  Servizi Cimiteriali o Polizia Municipale con sede in via Dr. Vito Graziano, 2 nei giorni e orari stabiliti.

 

 

Regolamento Servizi Cimiteriali

Tabella tariffe concessioni e servizi cimiteriale adeguate al 2007

Denuncia dei decessi

Trasporto salma ad altro Comune o da altro Comune

Concessioni Cimiteriali

Modalità di richiesta concessioni d'uso

Durata e decorrenza della concessione

Criteri di assegnazione delle concessioni

Definizione degli interventi

Manutenzione sepolture – Esecuzione di lavori urgenti

Autorizzazione e responsabilità

Criteri per la determinazione delle tariffe delle concessioni cimiteriali

 

 

 

Denuncia dei decessi

La denuncia di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all’ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto. Essa viene fatta:

  • da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da  persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;

  • da persona informata, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;

  • dal direttore o dal delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi. 

L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 73 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 3/11/ 2000, n. 396, dall’Ufficiale dello Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 285/90.

 

 

 

Trasporto salma ad altro Comune o da altro Comune

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

L'autorizzazione al trasporto di salma è rilasciata, previa domanda dei familiari interessati o dell'impresa funebre incaricata del trasporto, sulla base dei seguenti documenti:

  • permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;

  • certificato dell'avvenuta iniezione conservativa, qualora necessaria;

  • nel caso che la morte sia avvenuta per malattia infettiva o diffusiva o la salma sia stata trattata di recente con terapia con radionuclidi, dovrà essere presentato il certificato con la indicazione delle prescrizioni rilasciato dal Direttore Sanitario dell’A.S.L.;

  • dichiarazione redatta, ai sensi degli art. 44 e 49 del presente Regolamento, dall'Impresa Funebre incaricata del trasporto.

 

 

Concessioni Cimiteriali

Il diritto d’uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene comunale, soggetta al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto del Comune sulla nuda proprietà. Ogni concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l’individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso.

 

 

 

Modalità di richiesta concessioni d'uso

Chiunque intenda ottenere in concessione loculi o colombari, deve farne richiesta al competente Ufficio Comunale e versare alla Tesoreria Comunale il prezzo dovuto per la concessione, stabilito nella tabella costi allegata al presente regolamento, i diritti di segreteria e rimborso stampati, per la stipula e la registrazione, nonché quanto dovuto per la tumulazione della salma o dei resti mortali. Il diritto d'uso è determinato mediante stipula di un contratto di concessione.

 

 

 

Durata e decorrenza della concessione

Le concessioni per loculi e colombari sono temporanee, con decorrenza dalla data di tumulazione del feretro. La concessione è a pagamento secondo le tariffe di cui alla tabella costi del presente Regolamento. La concessione d'uso di loculi e colombari ha durata di anni 30 dalla tumulazione del feretro. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso della sepoltura concessa, facendo porre i resti mortali nell’ossario comune.

 

 

 

Criteri di assegnazione delle concessioni

Le concessioni di aree cimiteriali, destinate alla costruzione di tombe, edicole e cappelle private, sono rilasciate osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione; ciascun soggetto può presentare solo una domanda; le domande possono essere presentate da tutti i cittadini ciminnesi ed i loro congiunti e discendenti di ambo i sessi con cittadinanza italiana.

 

 

 

Definizione degli interventi

Nel Cimitero è possibile realizzare i seguenti interventi edilizi:

  • Nuove costruzioni

  • Manutenzione ordinaria

  • Manutenzione straordinaria

  • Restauro conservativo

  • Ristrutturazione

- Nuova costruzione: per nuove costruzioni si intendono quelle realizzate su aree libere o che si rendessero libere a seguito di demolizione.

- Manutenzione ordinaria: comprende quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari per renderli funzionali e decorosi o, igienicamente conformi alle norme del DPR 10/09/90 n. 285, semprecchè non intervengano interventi strutturali e non modifichino l’assetto planovolumetrico degli stessi edifici.

- Manutenzione straordinaria: comprende le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire anche parti strutturali dei manufatti, nonchè quelle necessarie per integrare e realizzare impianti, renderli efficienti e decorosi o, igienicamente conformi gli edifici, alle norme del DPR 10/09/90 n. 285, sempre che le opere da eseguirsi non alterino i volumi esterni risultanti dal rilievo o dalla precedente concessione.

- Restauro conservativo: si intendono quegli interventi rivolti a conservare l'integrità e l'aspetto originario del manufatto senza modificarne le caratteristiche volumetriche, planimetriche ed architettonico-decorative esterne, attuati anche attraverso l'eliminazione delle superfetazioni e degli elementi estranei al manufatto. All’interno è consentita la demolizione e ricostruzione di loculari non rispondenti alle norme dettate dal succitato DPR 10/09/90 n. 285, senza che questo comporti la demolizione o l’asportazione di altarini, monumenti, sculture o dipinti caratterizzanti il manufatto che possono comunque essere diversamente sistemati. Tali interventi comprendono il consolidamento strutturale purché i materiali a vista siano della stessa natura dei precedenti.

- Ristrutturazione: comprende gli interventi rivolti a trasformare i manufatti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un manufatto in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'opera oggetto dell'intervento e, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuove parti del manufatto.

 

 

 

Manutenzione sepolture – Esecuzione di lavori urgenti

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti e i monumenti di loro proprietà. Nel caso di sepoltura abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. Nel caso di lavori urgenti ai fini della pubblica incolumità, ai quali il concessionario non abbia ottemperato entro il termine assegnato, il Comune può procedere direttamente, addebitando la relativa spesa nelle forme di legge.

 

 

 

Autorizzazione e responsabilità

Nessuna lapide ad opera funeraria può essere rimossa o collocata nel cimitero senza la preventiva autorizzazione. Il concessionario è responsabile della regolare esecuzione delle opere e degli eventuali danni recati al Comune o a terzi.

 

 

 

Criteri per la determinazione delle tariffe delle concessioni cimiteriali

I criteri in base ai quali sono determinate le tariffe delle concessioni cimiteriali sono i seguenti:

  • il costo di costruzione della sepoltura;

  • quota parte del costo sostenuto per la manutenzione e sorveglianza del cimitero;

  • la localizzazione della sepoltura all'interno del riquadro in cui e' collocato.

 

 

Tabella tariffe concessioni e servizi cimiteriali - 2008

 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 18/04/2008 sono state rideterminate le tariffe per i servizi cimiteriali secondo la seguente tabella:

 

      2008
  Area cimiteriale   €/mq. 519,87
  Loculo cimiteriale   € 1.624,66
  loculi in strutture esistenti da più di 30 anni   € 812,28
  Colombari cimiteriali   € 230,28
  Colombari in strutture esistenti da più di 30 anni   115,14
  Tumulazione salma in loculo   € 53,05
  Tumulazione in colombari   € 26,53
  Inumazione   € 212,24
  Esumazione   € 212,24
  Estumulazione da loculo o tomba di famiglia, raccolta resti e sistemazione nei colombari   € 79,60
  Estumulazione da loculo o tomba di famiglia, di salma non mineralizzata e inumazione   € 159,17
  Estumulazione e traslazione in altro loculo   € 106,12
  Estumulazione e e traslazione da colombaro a colombaro   € 26,53
  Diritti per trasporto salma o resti mortali fuori Comune   € 15,92

 

 

I versamenti  vanno effettuati su bollettino di c/c postale n. 15855901 intestato a COMUNE DI CIMINNA – Servizio Tesoreria -  specificando la causale.

 

 

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